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Mer. Dic 4th, 2024

Smart working e consulenti del lavoro, quali sono le ultime novità?

Smart working e consulenti del lavoro: quali sono le ultimissime novità? Il 31 agosto infatti è terminato definitivamente il periodo valido per la disciplina semplificata e l’attivazione del cosiddetto “lavoro agile”.

Consulenti del lavoro e smart working, cosa è accaduto

Dal 1° settembre 2022 è tornata in vigore la legge ordinaria contenuta nella Normativa 81/2017. Per questo motivo di datori di lavoro che desidereranno attivare il lavoro agile dovranno creare un accordo individuale con il dipendente allo scopo di disciplinare gli aspetti riguardanti la prestazione lavorativa che viene svolta lontano dai locali dell’azienda.

La Legge n. 122 del 4 agosto 2022 che converte il decreto Semplificazioni (D.L. n. 73/2022) prevede la modifica delle norme sul lavoro agile. Nello specifico l’art. 41-bis porta a riscrivere totalmente il comma 1 dell’art. 23, della Norma n. 81/2017, nella materia di comunicazione dell’avvio dello smart working alla pubblica amministrazione.

Dal 1° settembre 2022 dunque per iniziare lo smart working:

  • bisognerà concludere un accordo individuale fra le parti;
  • il datore di lavoro dovrà comunicare al Ministero del Lavoro telematicamente i nominativi dei lavoratori che sono interessati, ma anche la data d’inizio e quella di cessazione del lavoro agile (senza necessità di allegare anche tutti gli accordi individuali, i quali però restano imprescindibili).

Gli elementi fondamentali dell’accordo individuale sono:

  • il periodo di durata dell’accordo (a termine oppure a tempo indeterminato);
  • l’alternanza fra periodi di lavoro nei locali dell’azienda e all’esterno;
  • i luoghi esclusi dallo svolgimento del lavoro in smart working;
  • le varie forme d’esercizio di potere e le diverse condotte da cui potrebbero derivare delle sanzioni disciplinari;
  • la fornitura di strumenti di lavoro e l’elenco completo dei differenti dispositivi forniti per la protezione individuale;
  • i periodi di riposo, le fasce di reperibilità e la disconnessione;
  • le modalità e forme d’esercizio dei vari diritti sindacali;
  • le forme di controllo e le modalità del lavoro svolto all’esterno;
  • le motivazioni e i modi di un recesso anticipato.

Al Ministero del Lavoro vanno forniti i dati dei lavoratori che hanno sottoscritto l’accordo di lavoro agile. I dati richiesti sono:

In particolare:

  • i dati anagrafici relativi al lavoratore (codice fiscale, nome e cognome, data, comune, stato di nascita);
  • tipo di contratto di lavoro che viene applicato;
  • i dati relativi all’accordo di lavoro agile (data della sottoscrizione, durata, modalità di cessazione, data di inizio del lavoro);
  • dati INAIL, voce di tariffa e PAT;
  • tipo di comunicazione, ovvero inizio, annullamento, modifica oppure recesso.

I consulenti del lavoro, in questi casi, sono fondamentali, perché possono fornire le informazioni necessarie per non commettere errori e per gestire al meglio lo smart working, facendo riferimento alle comunicazioni e ai cambiamenti imposti dal Ministero del Lavoro.

Consulenti del lavoro, dove trovarli

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Non solo: il team di consulenti del lavoro si pone come portavoce delle aziende nei rapporti con gli Enti preposti e le Istituzioni, affiancando le imprese nella gestione di controversie, novità e crisi aziendali. Infine i professionisti forniscono assistenza e consulenza pure a soggetti che hanno bisogno di occuparsi del disbrigo di pratiche a livello sia lavorativo che famigliare.

By Antonio Milanese

Sono un autore, narratore e lettore. Sono sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare, o luoghi diversi da visitare.

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